Dal 9 febbraio scorso è possibile sospendere il fermo amministrativo di un’auto disposto per motivi fiscali. Lo ha deciso l’Agenzia delle entrate dopo che il 22 ottobre 2015 la possibilità di cancellarlo in caso di pagamento della prima rata di un piano di rateazione era stata eliminata. Insomma, quando è in corso un piano di rientro dal debito, il fermo non può più essere cancellato, come è stato fino al 22 ottobre scorso, ma può comunque essere sospeso. E, quindi, si può tornare a utilizzare l’auto a cui erano state messe le cosiddette ganasce fiscali. La cancellazione vera e propria del fermo avverrà sempre e solo con l’estinzione del debito, cioè con il pagamento dell’ultima rata.
Come funziona la rateazione. La norma prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del debitore che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, possa concedere (non c’è un obbligo in questo senso) la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un certo numero di rate, proporzionale all’entità del debito e alla situazione economica del debitore ma comunque non superiore a 72, su cui si applicano gli interessi stabiliti al momento della concessione della rateizzazione. Come in altre situazioni, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. Attenzione: la rateazione deve comprendere tutti i debiti che hanno determinato il fermo, cioè tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il provvedimento di fermo amministrativo. Ciò significa che se si è chiesto la rateazione solo di alcune delle cartelle e non di altre, riservandosi per queste ultime di ricorrere al giudice per illegittimità della pretesa, non si potrà chiedere né, tantomeno, ottenere la sospensione del fermo;
Come si chiede la sospensione del fermo. La sospensione del fermo amministrativo sul veicolo non è mai automatica e contestuale all’approvazione della richiesta di rateazione, ma deve essere esplicitamente richiesta al PRA (di persona) dopo aver ottenuto formale autorizzazione alla rateazione del debito e solo dopo aver pagato la prima rata, da dimostrare allegando copia della ricevuta di pagamento alla domanda di sospensione. Il modulo di richiesta di sospensione del fermo può essere scaricato dal sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it, sezione “cittadini”, area “modulistica/rateizzazione”). Attenzione: se Equitalia negherà l’autorizzazione alla sospensione del fermo non si potrà fare nulla. La decisione, infatti, non è appellabile. Non solo. In caso di decadenza dalla rateazione, la sospensione del fermo amministrativo sarà automaticamente revocata.
Multa da 776 euro. Bisogna ricordare, infine, che la circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale prevede la sanzione di 776 euro (in teoria la norma prevederebbe il sequestro del veicolo ai fini della confisca, ma questa misura è sostituita dalla sanzione pecuniaria).
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